La fidejussione prestata a garanzia di un'obbligazione scaturente da un negozio nullo può essere considerata del tutto inoperativa, stante il modo di disporre dell'art.
1939 cod.civ..
Quale efficacia sortisce l'eventuale recupero dell'atto viziato per il tramite dell'eventuale conversione del negozio nullo intervenuta ai sensi dell'art.
1424 cod.civ.?
Secondo un'opinione l'effetto sostitutorio che si accompagna alla conversione si porrebbe in antitesi rispetto al perdurare dell'obbligazione fidejussoria, che pertanto si caducherebbe
nota1.
Altri hanno tuttavia obiettato che la garanzia rimarrebbe efficace tutte le volte in cui, all'esito della conversione, dal differente negozio derivasse un'obbligazione alla quale fosse riferibile una garanzia di carattere personale e potesse, in relazione alla volontà del fidejussore, essere praticata un'operazione di conversione sulla scorta della di lui presumibile volontà analoga a quella compiuta per le parti del negozio "principale"
nota2.
Note
nota1
A sostegno del principio di accessorietà e del venir meno del vincolo fidejussorio, si veda Moretti,
Fideiussione in Giur. sist.civ. e comm., diretta da W.Bigiavi, Torino, 1980, p.221; Bozzi, La fidejussione, le figure affini e l'anticresi, in Tratt.di dir.civ. dir.da Rescigno, vol. V, Torino, 1985, p.220.
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Fragali,
Della fidejussione in Comm. al cod. civ. a cura di Scialoja e Branca, Bologna, Roma 1962, p.199.
top2Bibliografia
- BOZZI, La fideiussione, Milano, 1985
- FRAGALI, Della fideiussione, Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1962
- MORETTI, Fideiussione, Torino , Giur.sist.civ. e comm., 1980