L'accrescimento nella successione legittima



L'accrescimento può definirsi come quel fenomeno (certamente peculiare, ma non esclusivo delle vicende successorie) che operando nel caso di contitolarità di delazione, determina l'automatica espansione delle quote dei chiamati che adiscono l'eredità, in misura corrispondente alla quota o alle quote degli altri chiamati che non vogliono o non hanno la possibilità di fare altrettanto. Potendo verificarsi tali circostanze anche nel caso di successione intestata, ci si domanda se il meccanismo sopra descritto operi anche in questo caso ed eventualmente con quali modalità nota1.

Parte della dottrina risponde al quesito in modo affermativo, ritenendo di poter trovare preciso riscontro nell'art. 522 cod.civ.. La detta norma prevede che, nella successione legittima (non invece in riferimento alla successione necessaria: cfr. Cass. Civ., Sez. II, 27259/2017), la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso con il rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salva l'ipotesi di successione di ulteriori ascendenti. Se il rinunziante viceversa è solo, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli fosse mancato nota2. La legge prevede quindi due eccezioni al pieno operare dell'accrescimento: la quota rimasta vacante non deve essere in primo luogo devoluta per rappresentazione ai soggetti di cui all'art. 468 cod.civ. (Cass.Civ. Sez. III, 4948/80 ). Viene altresì fatto salvo il disposto dell'art. 571, ultimo comma, cod.civ. . Pertanto, in caso di rinunzia da parte di entrambi i genitori del de cuius, concorrenti alla successione con i fratelli del medesimo, non si ha accrescimento a favore di questi ultimi, in quanto, per espressa disposizione di legge, la quota che sarebbe spettata a ciascun genitore in mancanza dell'altro viene devoluta agli ulteriori ascendenti, se esistenti. Solo in ultima analisi, cioè qualora la quota sia rimasta ulteriormente vacante, opererà l'accrescimento a favore di chi avrebbe visto ridotta dal concorso con il rinunziante la quota a sé devoluta nota3.

Da più parti è stato fatto rilevare come in realtà il termine "accrescimento" sia utilizzato dal legislatore, in questa sede, in maniera inappropriata, non ricorrendone tecnicamente i presupposti nè producendosene propriamente gli effetti. Si sottolinea infatti come nella successione legittima non si riscontri il carattere essenziale di questo istituto, vale a dire la vocazione solidale a favore di un gruppo di successibili alle quali congiuntamente ed unitariamente venga attribuita l'eredità. La legge non fa altro che limitarsi a designare i successori del de cuius determinando, con una varia combinazione di discipline applicabili al verificarsi di determinate ipotesi di concorrenza, le vicende del fenomeno successorio. Gli aventi diritto di pari grado solo tecnicamente possono dirsi chiamati in maniera solidale nella quota loro devoluta per legge nota4 . Se appare pienamente comprensibile e conforme con le regole che disciplinano questo tipo di successione il fatto che, ad esempio, nel concorso tra coniuge e tre figli, la rinuncia di uno di questi determini l'accrescimento della sua parte a vantaggio dei fratelli (la quota dei quali, se uguali o superiori a due, rimane sempre di 2/3 a fronte di quella residua di 1/3 spettante al coniuge), altrettanto non può dirsi per il caso del concorso tra un coniuge e due figli o quando chiamati legittimi siano il coniuge e l'unico figlio. Risulta difficile comprendere come possa spettare, al coniuge che concorre ab origine con un figlio, la quota di 1/2, mentre se vi concorre ex post, a seguito della rinunzia degli altri figli, la sua quota rimarrà di 1/3, devolvendosi tutto il resto al figlio superstite. Nè si comprende perché il coniuge debba apprendere l'intera eredità a seguito del venir meno del concorso con i figli quando, ove questi fossero mancati fin dall'inizio, egli avrebbe subito la partecipazione degli ascendenti e/o fratelli e sorelle del de cuius (cfr. art. 582 cod.civ. ). Pare infatti una mera petizione di principio, in contrasto con i valori espressi dalla successione legittima, che la rinunzia debba volgere ad esclusivo profitto dei coeredi superstiti facenti parte del medesimo gruppo del rinunciante. In altre parole, la determinazione dei soggetti che beneficiano della chiamata legale, del concorso e dell'ordine dei successibili, nonché dell'entità delle quote risponde a ragioni di equità ed opportunità che a volte trascendono la presumibile volontà del testatore e non può dipendere solo dalla numero delle persone che in concreto vengono alla successione.

In dottrina si è affermata come preferibile l'opinione per cui la rinuncia di uno dei chiamati (o comunque ogni altro fatto che determini il venir meno di qualche successibile) determina l'incremento delle quote degli altri chiamati, non già per l'operare dell'accrescimento, bensì in virtù dell'applicazione delle regole che presiedono alla successione legittima e secondo i criteri qualitativi e quantitativi dalla medesima fissati. Del resto, tale impostazione risulta la più coerente anche con il dato letterale fornito dall'art. 521 cod.civ. , per il quale chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse stato mai chiamato e non è contraddetta neppure dall'art. 522 cod.civ.. Il "concorso" cui la norma da ultimo richiamata fa riferimento ai fini dell' "accrescimento" della quota degli altri chiamati si può intendere infatti come riferita non già alla compartecipazione nella quota astratta riservata a ciascuna categoria di successibili, bensì come limitazione che ciascun erede subisce per il fatto di essere chiamato insieme con tutti gli altri, senza distinzione di ordine.

Esemplificando le cose dette, se il de cuius lascia il coniuge e 3 figli (o più) ed uno di questi rinunzia, la sua parte va ad incrementare quella dei fratelli, perché essi soltanto avrebbero con lui concorso, laddove la parte del coniuge non subisce per effetto alcuna limitazione, permanendo invariata nella medesima quota di 1/3. Diverso è il caso, già esaminato, del coniuge che concorre due soli figli, perché in tal caso egli sconterà il "concorso", nei termini suddetti, venendo altrimenti alla successione per la quota di 1/2 in caso se vi fosse stato fin dall'origine un unico figlio. La rinuncia del figlio accrescerà pertanto anche la quota del coniuge e del figlio residuo (1/2 ciascuno), con incremento esattamente proporzionale alla restrizione che questi subivano per effetto del concorso nel maggior numero. Analogamente potrà dirsi che, nel caso di chiamata del coniuge con un solo figlio e successiva rinunzia da parte di quest'ultimo, la quota del rinunciante non profitterà interamente al coniuge, ma dovrà tener conto che l'assenza del figlio produrrà la concorrenza del coniuge con ascendenti e/o fratelli e sorelle del de cuius. Con i medesimi principi si risolveranno le questioni relative alle rinunce nell'ambito del concorso tra coniuge, ascendenti e collaterali.

Pur a fronte di tale orientamento, dominante in dottrina, va segnalata una posizione giurisprudenziale che, in tempi non più recenti, espressamente si è richiamata al concetto di accrescimento ed ai principi che ne governano l'operatività. E' stato affermato così che la quota dell'erede che rinuncia si accresce ipso iure a favore degli altri coeredi accettanti, senza che occorra da parte loro alcuna specifica accettazione di tale quota. Da ciò l'ulteriore corollario che, per effetto di tale acquisto, la rinuncia del coerede alla propria quota diviene senz'altro irrevocabile, avendo egli già accettato, in applicazione del principio stabilito dall'art. 522 cod.civ. . E' quindi opinione comune che l'accrescimento operi di diritto, non essendo necessaria una accettazione particolare da parte dei soggetti che se ne avvantaggiano nota5.

Vale la pena di porre infine in rilievo la posizione di quella dottrina che ritiene non potersi escludere in assoluto, attraverso l'affermata negazione dell'operare dell'accrescimento, il fenomeno della vacanza della quota, sul rilievo che l'art. 521 cod.civ. , attraverso la retroattività degli effetti della rinunzia, ne escluderebbe in radice i presupposti nota6 non formandosi neppure una quota da collocare. Si ritiene che la retroattività vada pertanto correttamente intesa, ed in questo caso adeguatamente limitata, per dare comunque un significato all'espressione "si accresce" contenuta nell'art. 522 cod.civ., risultando preferibile che anche nel caso di successione legittima le norme dispongano un ricollocamento della quota, secondo modalità che seppur diverse dall'accrescimento vero e proprio, comunque ne mutuino in qualche misura gli effetti. Per quanto riguarda, infine, l'ultima parte dell'art. 522 cod.civ. (nella parte ove si dispone che se il rinunziante è solo l'eredità si devolve a coloro ai quali sarebbe spettata in caso di sua mancanza), è stato rilevato come si tratti di disposizione superflua. Il disposto corrisponderebbe infatti all'applicazione dei principi già altrove espressi e riconosciuti.

In conclusione, può affermarsi che la costruzione cui si giunge preferibilmente conferma la regola, maggiormente coerente e funzionale rispetto ai principi che informano la successione legittima, per cui la misura del concorso per l'individuazione dei successibili si determina in base al numero ed al genere dei chiamati che in concreto vengono alla successione e non già, in misura fissa ed immutabile, in base alla situazione astrattamente delineatasi al tempo dell'apertura della successione.

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Note

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Nel vigore del precedente codice, la questione era dibattuta soprattutto con riferimento al concorso di figli legittimi e figli naturali. Si vedano, in vario senso, Nicolò, La vocazione ereditaria diretta ed indiretta, Messina, 1934, pp.46 e ss.
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nota2

Gradassi, C'è accrescimento nelle successioni legittime?, in Vita not., parte terza, 1992; Barchi, L'accrescimento nella successione legittima, in Vita not., parte terza, 1996, vol. III.
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nota3

Cfr. Prestipino, Delle successioni in generale, in Comm. teorico-pratico al cod.civ. diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.437.
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nota4

Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.534.
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nota5

Cariota Ferrara, Le successioni per causa di morte. Parte generale, t.1, Napoli, 1959, p.243.
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nota6

Mengoni, Successione legittima , in Tratt.dir.civ.comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 2000, p.4.
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nota7

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Bibliografia

  • BARCHI, L'accrescimento nella successione legittima, 1996, Vita not.
  • CARIOTA-FERRARA, Le successioni per causa di morte. Parte generale, Napoli, t. 1, 1959
  • GRADASSI, C'è accrescimento nelle successioni legittime', Vita not., 1992
  • MENGONI, Successione legittima, Milano, Tratt.dir.civ. e comm.diretto da Cicu-Messineo, 2000
  • NICOLO', La vocazione ereditaria diretta ed indiretta, Milano, Raccolta di scritti, I, 1980
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981

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