Codice Civile art. 522


DEVOLUZIONE NELLE SUCCESSIONI LEGITTIME

1. Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell' ultimo comma dell' articolo 571. Se il rinunziante è solo, l' eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.

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