Codice Civile art. 521


RETROATTIVITA' DELLA RINUNZIA

1. Chi rinunzia all' eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.
2. Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile, salve le disposizioni degli articoli 551 e 552.

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