Il rigore delle limitazioni che qualificano la sostituzione fedecommissaria di cui all'art.
692 cod.civ. danno conto della premura del legislatore e degli interpreti in ordine alla descrizione delle analogie e delle differenze tra fedecommesso ed istituti che, vuoi per i concreti effetti, vuoi per la struttura, sono potenzialmente idonei a produrre risultati assimilabili. Si pensi anzitutto
all'istituzione d'erede o al legato a termine con la contestuale indicazione di un nuovo beneficiario. Il tema sarà specificamente analizzato sotto il profilo del modo di disporre degli
artt.637 e
640 cod.civ.. Vengono inoltre in considerazione due figure non a caso collocate proprio di seguito alla disciplina codicistica del fedecommesso, agli artt.
698 e
699 cod.civ.: tali il
lascito dell'usufrutto successivo (che evidenzia una questione di eventuale ordine successivo) ed
i premi di nuzialità, opere di assistenza e simili di cui alla norma da ultimo citata. Di entrambe ci occuperemo partitamente.
Non inutile si paleserà infine, in esito all'analisi della
clausola condizionale "si sine liberis decesserit", il più generale tema dell'
attribuzione a diversi soggetti dell'usufrutto e della nuda proprietà sul medesimo bene.