La clausola si sine liberis decesserit



Con la locuzione si sine liberis decesserit (se al tempo della sua morte non avrà avuto prole) si allude alla clausola apposta ad un atto di ultima volontà, in forza della quale il testatore dispone sostanzialmente una doppia istituzione. La prima sottoposta alla condizione risolutiva il cui evento consiste nel decesso dell'istituito senza aver avuto figli; la seconda, effettuata a favore di un altro soggetto, sottoposta a condizione sospensiva il cui evento coincide, vale a dire consiste, nel fatto che il primo istituito non abbia avuto prole. Ad esempio Tizio nomina erede Caio con la previsione che, nel caso in cui non abbia figli, alla sua morte l'eredità andrà a Sempronio.

L'ammissibilità di una condizione strutturata nel modo predetto ha sollevato numerose contestazioni in dottrina.

Secondo un'opinione nota1, essa sarebbe nulla, in quanto sostanzialmente riproducente il meccanismo, vietato, della sostituzione fedecommissaria (II comma art. 692 cod.civ.).

Anche nell'ipotesi in esame, l'istituito sotto condizione risolutiva non può disporre del lascito, in quanto ha l'obbligo di far salve le ragioni dell'ulteriore istituito sotto condizione sospensiva, a meno che non divenga certo, anteriormente al termine consistente nella sua morte, che l'evento non possa più verificarsi, divenendo definitivo l'acquisto ereditario (qualora cioè nasca un figlio) nota2 .

Tuttavia non si può dire che vi sia, in senso proprio, un ordine successivo di chiamati, come invece accade nella sostituzione fedecommissaria. Infatti la retroattività del meccanismo condizionale fa sì che, verificatasi la condizione ad un tempo risolutiva e sospensiva, si debba ritenere erede fin da principio ( ex tunc ) colui che venne istituito sotto condizione sospensiva e, correlativamente, come mai divenuto erede il primo chiamato nota3 .

Ciò al contrario di quanto si verifica nella sostituzione fedecommissaria, nella quale ciascun soggetto beneficiato (istituito e sostituito) rimane titolare dei lasciti per il tempo in cui vive. E' per questo motivo che, secondo il parere prevalente anche in giurisprudenza, la figura in esame può reputarsi lecita (Cass. Civ. Sez. II, 12564/92 ).

L'ulteriore argomento di coloro che vanno di contrario avviso nota4, vale a dire il rilievo in base al quale l'art. 646 cod.civ. prescrive che l'erede o il legatario, una volta verificatasi la condizione risolutiva, non sono tenuti a restituire i frutti se non dal giorno in cui la condizione si è verificata, con ciò ponendo dei limiti alla retroattività, non pare aver particolare pregio, risolvendosi la prescrizione in esame in nient'altro se non in una specificazione del precetto generale di cui al II comma dell'art. 1361 cod.civ..

Potrebbe naturalmente darsi che la clausola in esame venga utilizzata in concreto allo scopo di eludere il divieto del fedecommesso di cui al II comma dell'art. 692 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. II, 11428/90 ).

In tal caso la disposizione sarà nulla, in quanto in frode alla legge (art. 1344 cod.civ.).

Questa eventualità si può verificare quando dal testamento si possa desumere con certezza che il disponente, essendo a conoscenza dell'impossibilità del primo istituito di avere prole (per malattia o altre cause), avesse di mira proprio una doppia istituzione, dunque in fatto ponendo a carico del primo istituito il caratteristico obbligo di conservare allo scopo di restituire che vale a contraddistinguere il fedecommesso (Cass. Civ. Sez. II, 150/85 ) nota5.

Note

nota1

De Angelis, Rilievi sulla validità della clausola testamentaria "si sine liberis decesserit", in Giur.it., vol. I, 1963, p. 1148 e Luminoso, Clausola testamentaria "si sine liberis decesserit", condizione e termine, in Riv. dir. civ., 1970, p. 30.
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nota2

Contra Casulli, voce Sostituzione ordinaria e fedecommissaria, N.mo Dig. it., p.987, per il quale non sussisterebbe un siffatto obbligo in capo al beneficiario sotto condizione risolutiva, poiché costui potrebbe liberamente alienare i propri diritti.
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nota3

In questo senso la dottrina prevalente: cfr. Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952, p.287; Azzariti, Le successioni e le donazioni. Libro II del Codice civile, Napoli, 1982, Padova, p.531 e Bigliazzi Geri, La vocazione testamentaria: Il contenuto del testamento, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, vol.VI, t.2, Torino, 1997, p.134.
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nota4

Cfr. Talamanca, Successioni testamentarie. Della revocazione delle disposizioni testamentarie. Delle sostituzioni. Degli esecutori testamentari, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1965, p. 310.
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nota5

La soluzione della liceità della clausola in ultima analisi presuppone un accertamento della volontà del testatore desumibile dalle circostanze concrete: Piras, La sostituzione fedecommissaria, Milano, 1952, p.101 e Luminoso, op.cit., p.20.
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Bibliografia

  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982
  • BIGLIAZZI GERI, Il testamento, Torino, Trattato Rescigno, VI, 1982
  • CASULLI, Sostituzione ordinaria e fedecommissaria, N.mo Dig. it.
  • DE ANGELIS, Rilievi sulla validità della clausola testamentaria "si sine liberis decesserit", Iure it., 1969
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952
  • LUMINOSO, Clausola testamentaria "si sine liberis decesserit", condizione e termine, Riv. dir. civ., II, 1970
  • PIRAS, La sostituzione fedecommissaria nel diritto civile italiano,, Milano, 1952
  • TALAMANCA, Successioni testamentarie. Della revocazione delle disposizioni testamentarie. Delle sostituzioni. Degli esecutori testamentari, Bologna-Roma, Comm. Scialoja-Branca, 1965

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