Inapponibilità del termine alle disposizioni a titolo universale



Ai sensi dell'art. 637 cod.civ. si considera non apposto ad una disposizione a titolo universale il termine dal quale l'effetto di essa deve cominciare o cessare ( vitiatur, sed non vitiat ).

La disposizione trae la propria origine nella regola, propria del diritto romano, secondo la quale la qualità di erede, una volta acquistata, lo è perpetuamente ( semel heres, semper heres ). Essa rinviene le proprie radici nel particolare carattere della figura dell'erede, prosecutore della personalità del defunto. Rileva altresì, a questo proposito, la speciale considerazione della portata anche pubblica dell'arcaica famiglia romana, nella quale l'erede veniva ad acquistare un peso connesso al subentrare nell' auctoritas familiare nota1.

Attualmente la regola viene variamente giustificata: a fronte di chi fa riferimento a generiche esigenze di stabilità e definitività dell'assetto dei patrimoni nota2 , appare più convincente l'opinione di quanti rilevano che, in difetto del principio in discorso, diverrebbe oltremodo agevole violare il divieto di sostituzione fedecommissaria, la quale è ammessa soltanto in casi del tutto limitati (art. 692 cod.civ.) nota3.Se fosse ammissibile nominare erede Tizio a termine finale (fino al 31 dicembre 2020) e Caio dal giorno 1 gennaio 2021, avrebbe luogo proprio quell'ordine successivo di chiamati (essendo correlativamente imposto al primo chiamato un obbligo di conservare per restituire) che è peculiare della sostituzione fedecommissarianota4 .

In ogni caso, in omaggio al favor testamenti, stante la non ripetibilità dell'atto, la nullità del termine non produce la caducazione dell'intero testamento nota5 .

Note

nota1

Sottolinea il ruolo pubblico che la successione operava come conseguenza del carattere di organismo politico che la famiglia romana rivestiva presso la collettività il Bonfante, Istituzioni di diritto romano, Milano, 1932, p.595. Venuto meno questo carattere secondo un'opinione sarebbe anche venuta meno la ratio della inapponibilità del termine: così Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952, p.221.
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nota2

Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1982, p.554; Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.VI, Milano, 1962, p.190; Barassi, Le successioni per causa di morte, Milano, 1944, p.405.
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nota3

Caramazza, Delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm. teorico-pratico al cod. civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1982, p. 279; Giannattasio, Delle successioni: delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm. cod. civ., Libro II, t.3, Torino, 1980, p.232; Bonilini, Nozioni di diritto ereditario, Torino, 1986, p.102.
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nota4

Così Talamanca, Successioni testamentarie. Della revocazione delle disposizioni testamentarie. Delle sostituzioni. Degli esecutori testamentari (Arttt. 679-712), in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1965, p.282.
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nota5

A meno che risulti che tale apposizione sia stata il motivo unico e determinante della istituzione. In tale ipotesi la si deve valutare alla stregua di quanto dispone l'art.626 cod.civ. , comportando la nullità dell'intera disposizione o dell'intero testamento: in questo senso Bigliazzi Geri, La vocazione testamentaria: Il contenuto del testamento , in Tratt. dir.priv., diretto da Rescigno, vol.VI, t.2, Torino, 1997, p.135.
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Bibliografia

  • BIGLIAZZI GERI, Il contenuto del testamento , Torino, Tratt.dir.priv.dir.da Rescigno, VI, 1982
  • BONFANTE, Istituzioni di diritto romano, Milano, 1932
  • BONILINI, Nozioni di diritto ereditario, Torino, 1986
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952
  • GIANNATTASIO, Delle successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., 1962
  • TALAMANCA, Successioni testamentarie, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1978

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