Eccezionale sanatoria degli atti di alienazione effettuati in difetto di denuncia ai fini della prelazione in tema di beni culturali





Ai sensi dell'art. 33 della L. 23 dicembre 1998 n. 448 (legge finanziaria '99) i beni immobili notificati ai sensi della legge 20 giugno 1909, n. 364, o della legge 11 giugno 1922, n. 778, per i quali non siano state in tutto o in parte rinnovate e trascritte le notifiche ai sensi dell'articolo 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, (legge già abrogata dall'art. 166 del D.Lgs. 490/99 (a propria volta abrogata per effetto dell'entrata in vigore del Codice dei beni culturali di cui al D. Lgs. 42/2004 ), e la cui abrogazione è stata inoltre disposta dall'art. 2 e dall'allegato 1 del D.L. 200/08) sono, su domanda degli aventi diritto da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della detta legge, ricompresi a tutti gli effetti tra gli immobili notificati e vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 . Alle alienazioni, totali o parziali, dei beni immobili di cui al periodo precedente, avvenute prima della data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui al capo III, sezione II, della legge 1 giugno 1939, n. 1089.

Al di là dei contorcimenti verbali del legislatore, appare evidente che si sia voluto introdurre con la norma in esame (che deve essere ritenuta in vigore pur in esito all'emanazione del t.u. 490/1999 ed al successivo Codice del 2004 ) un rimedio rispetto alla condotta inerte dell'amministrazione che non abbia provveduto a (ri)notificare la dichiarazione di interesse particolarmente importante del bene, già oggetto di considerazione alla stregua della normativa del 1909 e del 1922.

In questo senso s'incentiva il privato a presentare domanda di notificazione al Ministero dei beni culturali con il premio della sanatoria di tutti gli atti negoziali precedentemente posti in essere pure in difetto di osservanza delle prescrizioni di cui alla legge 1089/1939, conseguentemente nulli ex art. 61 della legge citata.

La legge ha tuttavia posto un limite temporale: la domanda deve essere proposta dal privato entro un anno dall'entrata in vigore della normativa

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