Nel tempo di vigenza della L.
165/1990 ci si domandava se fosse possibile sanare, per il tramite di una dichiarazione integrativa analoga a quella prevista dal
III comma dell'art.
40 L. 47/85 in materia di menzioni urbanistiche, la nullità dipendente dal difetto della dichiarazione prevista dalla prima delle citate disposizioni, vale a dire la menzione afferente alla denunzia, nella dichiarazione dei redditi, della rendita dei fabbricati (ipotesi invalidante ora abrogata per effetto dell'entrata in vigore della L.
229/2003).
La risposta negativa scaturiva dalla considerazione della natura eccezionale e di stretta interpretazione della norma urbanistica. L'unico rimedio sarebbe stato dunque il rinnovo dell'atto attraverso un nuovo contratto, avente tuttavia efficacia
ex nunc.
La c.d. legge di semplificazione precitata (L. 229/2003), nell'eliminare la causa di invalidità in parola, ha parallelamente disposto all'
art.23 una
automatica sanatoria degli atti nulli avente efficacia retroattiva che rinviene un limite unicamente nell'eventuale esistenza di diritti di terzi maturati in base ad un atto trascritto o iscritto nel tempo che precede l'entrata in vigore della legge in questione.