Esecuzione di fatto della prestazione in base a contratto di lavoro nullo



L'art. 2126 cod.civ. disciplina il caso della eseguita prestazione afferente all'attività lavorativa dedotta nell'ambito di un contratto nullo o annullato (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 3496/95 ; Cass. Civ. Sez. Unite, 1613/89 ) per causa diversa dall'illiceità dell'oggetto o della causa.

La norma in esame prevede che la violazione delle norme poste a tutela del lavoratore in ogni caso non implichi il venir meno del diritto di costui alla retribuzione. Si tratta evidentemente di un recupero ex lege di una fattispecie invalida che viene disciplinata, pur in difetto di un titolo, allo scopo di proteggere colui che, in fatto, ha comunque prestato la propria opera. Poichè in concreto è stata svolta una certa attività, la legge, a tutela di una delle parti del rapporto, riconnette alla situazione fattuale l'insorgenza di determinate obbligazioni a carico di chi ha fruito della prestazione del lavoratore nota1 .

Note

nota1

Parte della dottrina (Corrado, Trattato di diritto del lavoro, vol.II, Torino, 1966, p.772; Zago Garelli, I rapporti di fatto con particolare riguardo al rapporto di lavoro, Padova, 1964, p. 171) sostiene che l'art. 2126 cod.civ. rappresenterebbe un'espressione della teoria della sanatoria del contratto invalido; contra Torrente Ruperto, Del lavoro, (art.2222- 2324 ), in Comm.cod.civ., vol.V, 1962, p.275, il quale giustifica l'articolo in questione ritenendo che sia volto a superare i problemi derivanti dall'irretroattività dell'invalidità per i contratti di durata che abbiano avuto concreta esecuzione.
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Bibliografia

  • CORRADO, Trattato di diritto del lavoro, Torino, II, 1966
  • TORRENTE RUPERTO, Del lavoro (art. 2222-2324), Comm.cod.civ., V, 1962
  • ZAGO GARELLI, I rapporti di fatto con particolare riguardo al rapporto di lavoro, Padova, 1964

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