Distanze per fossi e canali
Colui che intende scavare fossi o canali in prossimità del confine, qualora non sussistano diverse disposizioni regolamentari locali, deve osservare dal confine
una distanza pari alla profondità del fosso o del canale , computata dal confine medesimo al ciglio della sponda più vicina e se il confine si trova in un fosso comune o in una via privata, da ciglio a ciglio o dal ciglio del fosso al lembo della via.
La sponda del fosso dev'essere a scarpata naturale o munita di opere di sostegno (art.
891 cod.civ.).
Non rientrano nella nozione di fosse o di canale quelle escavazioni che non vengano effettuate allo scopo di trattenere acqua o altri liquidi, come nell'ipotesi di scavo finalizzato alla costruzione di una rampa di accesso ad un box interrato (Cass. Civ. Sez. II,
5687/93 ).
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