Disposizioni Attuative Codice Civile art. 9


1. Nell'ipotesi prevista dal quarto comma dell'articolo 23 del codice il provvedimento di sospensione deve essere comunicato agli amministratori, i quali possono entro quindici giorni proporre reclamo.
2. In tal caso l'autorità governativa, se non ritiene di revocare il provvedimento, ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale promuove l'azione di annullamento della deliberazione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Disposizioni Attuative Codice Civile art. 9"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti