Disposizioni Attuative Codice Civile art. 1


abrogato CAPO I Disposizioni di attuazione - SEZIONE I Disposizioni relative al libro I
[1. L'esercizio delle facoltà attribuite all'autorità governativa nel titolo II del libro I del codice può dal Governo essere delegato in tutto o in parte ai prefetti per gli enti che esercitano la loro attività nell'ambito di una provincia].
(Articolo abrogato dall'art. 11, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361)

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