Disposizioni Attuative Codice Civile art. 4


abrogato
[1. La domanda per ottenere l'approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto deve essere accompagnata da una copia autentica della deliberazione relativa e dai documenti necessari per dimostrare l'osservanza delle condizioni prescritte dal secondo comma dell'articolo 21 del codice.
2. Gli amministratori della persona giuridica devono chiedere l'approvazione entro trenta giorni dalla deliberazione.].
(Articolo abrogato dall'art. 11, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Disposizioni Attuative Codice Civile art. 4"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti