Disposizioni Attuative Codice Civile art. 2


abrogato
[1. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica deve essere accompagnata dalla copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto e da quegli altri documenti che possono, secondo le circostanze, servire a dimostrare lo scopo dell'ente ed i mezzi patrimoniali per provvedervi.
2. Il riconoscimento delle fondazioni può essere concesso dall'autorità governativa anche d'ufficio.].
(Articolo abrogato dall'art. 11, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361)

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