Disposizioni Attuative Codice Civile art. 255


Per la tenuta del registro prevista dal secondo comma dell' articolo 1524 del codice e per le formalità della trascrizione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2658, primo comma, 2659, 2664, 2673, 2677 e 2680, primo, secondo e quarto comma del codice stesso.
Le trascrizioni devono essere eseguite giornalmente al momento della presentazione della nota e dell' atto da trascriversi.
Il numero d' ordine della trascrizione è quello progressivo del registro delle trascrizioni.
Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni trascrizione secondo le disposizioni stabilite per i fascicoli di cancelleria dall' articolo 36 del regio-decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

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