Disposizioni Attuative Codice Civile art. 111-septies


1. Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice, cooperative a mutualita' prevalente. Le cooperative agricole che esercitano le attivita' di cui all'articolo 2135 del codice sono considerate cooperative a mutualita' prevalente se soddisfano le condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2513 del codice. Le piccole societa' cooperative costituite ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 266, nel termine previsto all'articolo 223-duodecies del codice devono trasformarsi nella societa' cooperativa disciplinata dall'articolo 2522 del codice.
(art. aggiunto dall' art.9 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

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  • Quesito n. 15-2006/I, Trasformazione di una piccola cooperativa in società cooperativa ordinaria

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