Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 445 art. 11


abrogato [CONTRATTI STIPULATI CON STRUMENTI INFORMATICI O PER VIA TELEMATICA]
[1.I contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l'uso della firma elettronica qualificata secondo le disposizioni del presente testo unico sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.
(Comma così modificato dal D.P.R. n. 137/2003)
2.Ai contratti indicati al comma 1 si applicano le vigenti disposizioni in materia di contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali.]

(Articolo abrogato dall'art. 75 del codice dell'amministrazione digitale emanato con D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

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