Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 445 art. 15


TRASMISSIONE ALL'ESTERO DI ATTI AGLI UFFICI DI STATO CIVILE
1.In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato civile o di dati concernenti la cittadinanza da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, si osservano le disposizioni speciali sulle funzioni e sui poteri consolari.

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