Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 445 art. 15-bis


NOTIFICAZIONI DI ATTI E DOCUMENTI, COMUNICAZIONI ED AVVISI
1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi delegate, nonchè a comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate le informazioni strettamente necessarie a tal fine.
(Articolo inserito dal D. Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati persionali-)

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