Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 445 art. 13


abrogato [LIBRI E SCRITTURE]
[1.I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente testo unico e secondo le regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo 8, comma 2.]

(Articolo abrogato dall'art. 75 del codice dell'amministrazione digitale emanato con D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

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