Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 287 art. 6


La cancellazione di cui all'articolo 16, comma 2, ultimo periodo, della legge, è disposta dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti da parte dell'UIC; l'interessato può presentare deduzioni entro 30 giorni dalla contestazione degli addebiti. La cancellazione non può essere disposta trascorsi 18 mesi dalla notificazione dell'atto di contestazione.
La cancellazione dall'albo è disposta dall'UIC nei casi di cessazione dall'attività di mediazione. Di detta cancellazione viene data comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Di tutti i provvedimenti di cancellazione viene data pubblicità mediante pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a seguito della contestazione degli addebiti di cui al comma 1 e con l'osservanza delle modalità ivi indicate, può disporre in via cautelare la sospensione dall'albo per un periodo massimo di 60 giorni, salvo quanto previsto dai commi 5 e 6.
Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può disporre la sospensione, previa comunicazione all'interessato da parte dell'UIC, quando nei suoi confronti venga emesso decreto di rinvio a giudizio per uno dei delitti il cui accertamento, con sentenza irrevocabile, comporta la perdita dei requisiti di onorabilità. La sospensione conserva la sua efficacia fino alla emanazione della sentenza di primo grado.
Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può disporre la sospensione, previa comunicazione all'interessato da parte dell'UIC, quando nei suoi confronti venga emessa sentenza di condanna non definitiva per uno dei delitti di cui al comma 5, ovvero sia stata applicata, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni. La sospensione conserva la sua efficacia fino alla definizione del giudizio. In caso di sentenza di condanna passata in giudicato il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica procede ai sensi del comma 1; la sospensione conserva la sua efficacia sino alla adozione del provvedimento di cancellazione.
La sospensione di cui ai commi 5 e 6 cessa nel caso in cui venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento, di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento della precedente condanna, ancorché con rinvio. Resta ferma, in tal caso, la facoltà del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ricorrendone le condizioni, di disporre la sospensione cautelare di cui al comma 4, con l'osservanza delle modalità ivi indicate.

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