Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 287 art. 4


Possono iscriversi nell'albo i cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità in possesso dei seguenti requisiti:
a) domicilio in Italia;
b) diploma di scuola media superiore ovvero iscrizione nei ruoli di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39;
c) onorabilità ai sensi dell'articolo 109 del testo unico bancario.
Possono altresì iscriversi nell'albo le società con sede legale in Italia e le stabili organizzazioni in Italia di società aventi sede legale all'estero che rispondano ai seguenti requisiti:
a) oggetto sociale comprendente la mediazione creditizia;
b) possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), da parte dei soci di controllo ai sensi dell'articolo 23 del testo unico bancario;
c) possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo;
d) svolgimento dell'attività di mediazione creditizia per il tramite di soggetti iscritti all'albo.

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