Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per «legge», la legge 7 marzo 1996, n. 108;
b) per «testo unico bancario», il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive modifiche e integrazioni;
c) per «UIC», l'Ufficio italiano dei cambi;
d) per «albo», l'albo dei mediatori creditizi di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108;
e) per «mediatori creditizi», i soggetti che svolgono l'attività di cui all'articolo 16, comma 1, della citata legge n. 108 del 1996;
f) per «intermediari finanziari», i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario.