Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 287 art. 8


Gli agenti di affari in mediazione iscritti nei ruoli di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, operanti nei rami mutui e finanziamenti o altri equivalenti comunque denominati i quali svolgono o intendono svolgere l'attività di mediazione creditizia nelle forme di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, ed in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 4, comma 1, lettera c) e comma 2, lettere b) e c), sono iscritti nell'albo su domanda da presentarsi, nelle forme previste dall'articolo 5, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. L'iscrizione nell'albo comporta la cancellazione dai ruoli di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39.
Fino alla data della decisione afferente la domanda di iscrizione i soggetti di cui al comma 1 possono continuare a esercitare l'attività.

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