Decreto Presidente Repubblica del 1999 numero 554 art. 3


abrogato CAPO II Modalità di esercizio della vigilanza da parte dell'Autorità sui lavori pubblici (AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI)
[1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, della Segreteria tecnica, del Servizio Ispettivo, dell'Osservatorio dei lavori pubblici e delle eventuali commissioni istituite al proprio interno, nonché le modalità di esercizio della vigilanza sul contenzioso arbitrale sono disciplinati dai regolamenti adottati dall'Autorità stessa.
2. Le modalità di esercizio della vigilanza sul sistema di qualificazione sono disciplinate dal regolamento previsto dall'articolo 8, comma 2, della Legge.
3. Tutte le delibere dell'Autorità sono trasmesse in copia conforme ai soggetti interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le delibere e gli atti riguardanti questioni di rilievo generale o comportanti la soluzione di questioni di massima sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
4. Ove ricorrano esigenze di elevata e specifica professionalità, l'Autorità può avvalersi di supporti esterni, definendo le modalità di conferimento dei relativi incarichi professionali].
(Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Repubblica del 1999 numero 554 art. 3"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti