Decreto Presidente Repubblica del 1999 numero 554 art. 17


QUADRI ECONOMICI
1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo: a) lavori a misura, a corpo, in economia; b) somme a disposizione della stazione appaltante per: 1- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto; 2- rilievi, accertamenti e indagini; 3- allacciamenti ai pubblici servizi; 4- imprevisti; 5- acquisizione aree o immobili; 6- accantonamento di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge; 7- spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti; 8- spese per attività di consulenza o di supporto; 9- eventuali spese per commissioni giudicatrici; 10- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; 11- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; 12- I.V.A ed eventuali altre imposte. 2. L'importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve essere suddiviso in importo per l'esecuzione delle lavorazioni ed importo per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Repubblica del 1999 numero 554 art. 17"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti