Decreto Presidente Repubblica del 1999 numero 554 art. 2


DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) stazioni appaltanti: i soggetti indicati dall'articolo 2, comma 2, della Legge; b) tipologia delle opere o dei lavori, ai fini della programmazione e progettazione: la costruzione, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione, il completamento e le attività ad essi assimilabili; c) per categoria delle opere o dei lavori, ai fini della programmazione e progettazione: la destinazione funzionale delle opere o degli impianti da realizzare; d) opere o lavori puntuali: quelli che interessano una limitata area di terreno; e) opere o lavori a rete: quelli che, destinati al movimento di persone e beni, presentano prevalente sviluppo unidimensionale ed investono vaste estensioni di territorio; f) opere o lavori di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica: quelli, puntuali o a rete, destinati al risanamento o alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio; g) strutture, impianti e opere speciali previsti all'articolo 13, comma 7, della Legge: quelli elencati all'articolo 72, comma 4; h) opere e impianti di speciale complessità, o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, o complessi o ad elevata componente tecnologica, oppure di particolare complessità, secondo le definizioni rispettivamente contenute nell'articolo 17, commi 4 e 13, nell'articolo 20, comma 4, e nell'articolo 28, comma 7 della Legge: le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi: 1) utilizzo di materiali e componenti innovativi; 2) processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa; 3) esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali; 4) complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; 5) esecuzione in ambienti aggressivi; 6) necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali; i) progetto integrale di un intervento: un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica; l) manutenzione: la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto; m) restauro: l'esecuzione di una serie organica di operazioni tecniche specialistiche e amministrative indirizzate al recupero delle caratteristiche di funzionalità e di efficienza di un'opera o di un manufatto; n) completamento: l'esecuzione delle lavorazioni mancanti a rendere funzionale un'opera iniziata ma non ultimata; o) responsabile del procedimento: il responsabile unico del procedimento previsto dall'articolo 7 della Legge; p) responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori: i soggetti previsti dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; q) appalto integrato: l'appalto avente ad oggetto ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), numero 1, della Legge, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori.

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