Decreto Presidente Repubblica del 1999 numero 554 art. 1


TITOLO I-Organizzazione dei lavori pubblici-CAPO I-Potestà regolamentare-AMBITO DI APPLICAZIONE E CALCOLO DEGLI IMPORTI
1. Il presente regolamento disciplina la materia dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che in prosieguo assume la denominazione di Legge, affidati dai soggetti elencati e nei limiti fissati dall'articolo 2, commi 2 e 3, della Legge stessa, recependo altresì la normativa comunitaria. 2. Le Regioni, anche a statuto speciale, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti regionali da queste finanziati applicano il regolamento per i lavori finanziati in misura prevalente con fondi provenienti dallo Stato o realizzati nell'ambito di funzioni da questo delegate, nonché nelle materie non oggetto di potestà legislativa a norma dell'articolo 117 della Costituzione. 3. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, i soggetti di cui al comma 2 applicano le disposizioni del regolamento fino a quando non avranno adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dalla Legge. 4. In recepimento della normativa comunitaria successiva alla Legge, gli importi espressi in ECU nella stessa Legge devono intendersi espressi in Euro. 5. Gli importi indicati nel presente regolamento sono considerati al netto dell'IVA.

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