Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 616 art. TABELLA A


UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO TRASFERITI
1) Sezioni delle bellezze naturali delle soprintendenze per i beni ambientali ed architettonici.
2) Sezioni mediche e chimiche e servizi sanitari di protezione antinfortunistica degli ispettorati provinciali e regionali del lavoro.
3) Uffici del Ministero dei lavori pubblici non trasferiti per effetto dell'art. 12, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 1972 (esclusi: il magistrato delle acque, il magistrato per il Po, l'ispettorato superiore per il Tevere, gli uffici del genio civile per le opere marittime, gli uffici e le sezioni del servizio idrografico, l'ufficio del genio civile per le opere edilizie della Capitale l'ufficio per il Tevere e l'Agro romano, gli uffici del genio civile per le nuove costruzioni ferroviarie l'ufficio del genio civile per il Po di Parma, l'ufficio speciale del genio civile per il Reno, le sezioni per l'edilizia statale e le sezioni per le opere idrauliche presso i provveditorati alle opere pubbliche).
4) Uffici amministrativi dei commissari per la liquidazione degli usi civici.
5) Uffici della gestione dei pubblici servizi di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como.
6) Stabilimenti ittiogenici.
7) Osservatori per le malattie delle piante.
8) Comitati regionali contro l'inquinamento atmosferico.
9) Commissario per la reintegrazione dei tratturi di Foggia.
10) Commissioni regionali e provinciali dello artigianato.
11) Commissioni provinciali previste dall'articolo 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.
12) Comitati provinciali prezzi.
13) Ispettorati alimentazione.
I trasferimenti degli uffici sopraindicati hanno luogo al verificarsi delle condizioni previste dal presente decreto per il trasferimento di funzioni amministrative o la delega del loro esercizio alle regioni e nei limiti necessari all'esercizio delle funzioni amministrative che continuano ad essere di competenza dello Stato.
Entro il 30 giugno 1978 il Ministro per le finanze, previa intesa con la regione interessata, provvede con proprio decreto all'attribuzione dei beni immobili e degli arredi, di proprietà dello Stato e già in uso presso gli uffici trasferiti, necessari per il funzionamento degli uffici medesimi.

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