Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 616 art. 15


ACQUISTO DI IMMOBILI ED ACCETTAZIONE DI DONAZIONI, EREDITÀ E LEGATI
1. È trasferito alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte degli enti e delle persone giuridiche di cui all'art. 13 del presente decreto. È delegato l'esercizio delle funzioni amministrative relative agli enti di cui all'art. 14.

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