Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 616 art. 8


GESTIONI COMUNI FRA REGIONI
1. Le regioni per le attività ed i servizi, che interessano i territori finitimi, possono addivenire ad intese e costituire uffici o gestioni comuni, anche in forma consortile.
2. Le attività ed i servizi predetti devono formare oggetto di specifiche intese e non possono dare luogo alla costituzione di consorzi generali fra regioni.

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