Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 616 art. 10


CLASSIFICAZIONE DI BENI O DI OPERE
1. Salvo diversa specifica disciplina per ogni provvedimento amministrativo di classificazione di beni o di opere riservato allo Stato da cui possa conseguire uno spostamento di competenze tra Stato e regioni si procede d'intesa con le regioni interessate.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 616 art. 10"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti