Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 616 art. 11


PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E REGIONALE
1. Lo Stato determina gli obiettivi della programmazione economica nazionale con il concorso delle regioni.
2. Le regioni determinano i programmi regionali di sviluppo, in armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale e con il concorso degli enti locali territoriali secondo le modalità previste dagli statuti regionali.
3. Nei programmi regionali di sviluppo gli interventi di competenza regionale sono coordinati con quello dello Stato e con quelli di competenza degli enti locali territoriali.
4. La programmazione costituisce riferimento per il coordinamento della finanza pubblica.

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