Decreto Presidente Repubblica del 1960 numero 103 art. 15


Ai seguenti uffici e comandi della provincia di Bolzano deve essere assegnato personale avente adeguata conoscenza, oltre che della lingua italiana, anche della lingua tedesca, in numero corrispondente alle esigenze determinate dalla applicazione del presente decreto: questura; uffici distaccati e sezionali di pubblica sicurezza; uffici di polizia di frontiera e ferroviaria; comandi di sezione, sottosezione e distaccamento di polizia stradale; comandi di stazione dell'Arma dei carabinieri; comandi di nucleo di polizia tributaria, comandi di compagnia, tenenza e brigata e distaccamenti del Corpo della guardia di finanza.
Fino a quando non possa essere provveduto presso i predetti uffici e comandi in conformità del precedente comma, si provvede con interpreti, nominati a titolo di incarico temporaneo, ai sensi delle norme vigenti in materia di incarichi.
Alla nomina degli interpreti da impiegare presso gli uffici e comandi di cui al primo comma, provvede il Commissario del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige.
Con decreti dei Ministri per l'interno e per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, si provvede a determinare annualmente i contingenti massimi degli interpreti di cui al comma precedente nonché a determinare i compensi spettanti agli stessi in relazione ai vari uffici e comandi.
Disposizione finale
La violazione delle garanzie attribuite col presente decreto ai cittadini di lingua tedesca in ordine all'uso di detta lingua, è causa di nullità, ai sensi dell'art. 184 del Codice di procedura penale.
Gli atti di polizia giudiziaria e tributaria compiuti senza l'osservanza delle garanzie previste dal presente decreto non hanno efficacia, salvo che siano stati effettuati in caso di flagranza o di urgenza.
Il presente decreto entrerà in vigore tre mesi dopo la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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