Decreto Presidente Repubblica del 1960 numero 103 art. 11


Uffici tavolari, uffici di stato civile e atti notarili
Negli uffici tavolari le iscrizioni sono eseguite in entrambe le lingue, italiana e tedesca.
Gli estratti e i certificati sono rilasciati anche nella lingua tedesca, se l'interessato ne faccia richiesta anche orale.

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