Decreto Presidente Repubblica del 1960 numero 103 art. 13


Gli atti notarili sono scritti in lingua tedesca se le parti ne facciano richiesta, purché la lingua stessa sia conosciuta dai testimoni e dal notaio oltre che dalle parti. In tal caso è necessario che all'originale tedesco sia aggiunta la traduzione in lingua italiana, attestata conforme dal notaio medesimo. La traduzione è esente da bollo (La Corte costituzionale, con sentenza 28 febbraio 1961, n. 1, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13.)

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