Decreto Ministeriale del 1998 numero 174 art. 28


abrogato TOTOMULTIPLA - PROCEDURA DI CALCOLO DELLE QUOTE
[1. Le quote, indicate per ogni avvenimento sulla base di una lira con troncamento alla seconda cifra decimale, sono comprensive della puntata. I conteggi sono eseguiti con troncamento alla sesta cifra decimale. Gli importi derivanti dai troncamenti sono a favore del CONI.
2. La determinazione delle quote avviene secondo le seguenti modalità:
a) ogni scommessa totomultipla viene registrata in tutti i suoi termini;
b) su ogni avvenimento indicato nella totomultipla viene totalizzato, per tipo di scommessa, l'importo corrispondente al totale della scommessa, diviso per il numero degli avvenimenti pronosticati;
c) l'individuazione delle scommesse vincenti avviene una volta conosciuti gli eventi vincenti;
d) il numero delle unità di scommessa vincenti si determina separatamente per ogni tipo di scommessa;
e) il disponibile a vincite si determina per ogni tipo di totomultipla e per ogni avvenimento, detraendo dal totale scommesso il prelievo globale;
f) in caso di assenza di vincite su un avvenimento, il disponibile a vincite è ripartito, proporzionalmente, tra gli altri avvenimenti;
g) nel caso di assenza di vincite su un tipo di scommessa su un avvenimento, il disponibile a vincite è ripartito proporzionalmente sugli altri tipi di scommesse;
h) per ogni singolo avvenimento il calcolo della quota ponderata provvisoria avviene secondo le seguenti modalità:
1) le unità vincenti di tutti i tipi sono sommate;
2) per ogni tipo si calcola un parametro ottenuto moltiplicando il disponibile a vincite per il numero degli avvenimenti che quel tipo di scommessa contempla;
3) la somma dei parametri di cui al punto 2, è divisa per il totale del disponibile sull'avvenimento. Così operando si ottiene un secondo parametro chiamato in prosieguo P;
4) il totale disponibile per vincite dell'avvenimento si divide per il totale delle vincite calcolate al punto 1;
5) si effettua la radice piesima sul risultato della divisione di cui al punto 4, ottenendo così la quota di prima approssimazione riferita all'avvenimento;
6) si verifica il totale dei pagamenti teorici. Tale totale si ottiene dando un valore provvisorio alle unità vincenti di ogni tipo di scommessa moltiplicandole per la quota provvisoria tante volte quanti sono i termini che quel tipo di scommessa contempla;
7) si confronta il totale dei pagamenti teorici con il disponibile per vincite e se la differenza supera l'unità di scommessa si procede all'affinamento successivo della quota;
i) le quote definitive ottenute non sono mai inferiori ad 1;
l) in caso di esito di parità, non esplicitamente proposta come evento pronosticabile, sono considerate vincenti le scommesse che indicano gli eventi coinvolti nella parità stessa].
(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 21, D.M. 1° marzo 2006, n. 111)

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