Decreto Ministeriale del 1998 numero 174 art. 10


abrogato RICEVUTA DELLA SCOMMESSA
[1. La scommessa accettata è certificata dalla ricevuta emessa dal sistema centrale di accettazione secondo le modalità di cui all'articolo 15.
(Comma così modificato dall'art. 1, D.M. 12 luglio 2000, n. 231)
2. La ricevuta costituisce l'unica prova di partecipazione alla scommessa e non può essere sostituita da nessun altro documento o da prova testimoniale; in caso di suo smarrimento o distruzione si perde il diritto alla riscossione della vincita e all'eventuale rimborso.
3. All'atto del ritiro della ricevuta, lo scommettitore accerta che gli estremi della scommessa sono conformi alla richiesta; non essendo ammesso alcun reclamo una volta che lo scommettitore si sia allontanato dallo sportello.
4. Nel caso di mancato ritiro della ricevuta da parte dello scommettitore, la stessa è immediatamente annullata.
5. Nel caso di cui all'articolo 8, comma 3, è consentita la sostituzione di una ricevuta con altra di uguale importo, previo annullamento della precedente ricevuta.
(Comma abrogato dall'art. 1, D.M. 12 luglio 2000, n. 231)
6. Se si riscontra, prima della chiusura dell'accettazione del giuoco, che una ricevuta è priva dei requisiti necessari per un eventuale pagamento o rimborso, o è illeggibile, la scommessa può essere annullata a richiesta dello scommettitore] (25).
(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 21, D.M. 1° marzo 2006, n. 111)

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