Decreto Ministeriale del 1998 numero 174 art. 14


abrogato DICHIARAZIONE D'INIZIO DI ATTIVITA'
[1. I concessionari per l'esercizio delle scommesse muniti dell'autorizzazione di cui all'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, presentano, prima dell'inizio dell'attività, anche in via telematica, la dichiarazione di inizio di attività, redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate, all'ufficio competente e prestano idonea garanzia diretta ad assicurare il regolare pagamento dell'imposta.
2. I provvedimenti di diniego dell'autorizzazione o della concessione e quelli di divieto di prosecuzione dell'attività adottati dal CONI sono comunicati al questore per il ritiro dell'autorizzazione di polizia; quelli di rifiuto, di sospensione o di revoca dell'autorizzazione adottati dal questore sono comunicati al CONI per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3].
(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 21, D.M. 1° marzo 2006, n. 111)

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