Decreto Ministeriale del 1998 numero 174 art. 6


abrogato PROGRAMMA UFFICIALE DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE
[1. Il CONI, d'intesa col Ministero delle finanze, stabilisce quali sport, di anno in anno, e, con cadenza almeno mensile, quali avvenimenti sono ammessi alle scommesse.
2. Il CONI rende pubbliche le competizioni sportive oggetto delle scommesse con un programma ufficiale redatto periodicamente e comunicato al Ministero delle finanze. Tale programma costituisce il documento in riferimento al quale le scommesse sono accettate. In esso sono riportati per ogni avvenimento la data, l'ora ufficiale d'inizio, il luogo di svolgimento, nonché i tipi di scommessa ammessi, gli eventuali riporti di cui all'articolo 20, comma 2 e la relativa unità base di scommesse.
(Comma così modificato dall'art. 1, D.M. 12 luglio 2000, n. 231)
3. Sulla base del programma ufficiale di cui al comma 2 il gestore redige ed espone al pubblico, nei luoghi di raccolta del giuoco, il programma di accettazione contenente le singole condizioni delle scommesse. Per le scommesse a quota fissa il gestore pubblica settimanalmente su almeno tre quotidiani sportivi a diffusione nazionale le quote di apertura in relazione a ciascun evento oggetto di scommessa e le altre notizie utili per l'effettuazione delle scommesse.
(Comma così modificato dall'art. 1, D.M. 12 luglio 2000, n. 231)
4. Tutta l'attività sportiva è riferita all'orario ufficiale in vigore su tutto il territorio nazionale, al quale sono sincronizzati i sistemi automatizzati impiegati per la gestione delle scommesse e per le edizioni di informazioni ad esse connesse. La data e l'ora di emissione delle ricevute delle scommesse e dei documenti sono stampigliate sugli stessi con riferimento all'orario ufficiale].
(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 21, D.M. 1° marzo 2006, n. 111)

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