Decreto Ministeriale del 1998 numero 174 art. 2


abrogato CONCESSIONI PER L'ESERCIZIO DELLE SCOMMESSE
[1. Il CONI può attribuire, con gara da espletare secondo la normativa nazionale e comunitaria, le concessioni per l'esercizio delle scommesse sportive al totalizzatore nazionale e a quota fissa a persone fisiche, società ed altri enti con idonei e comprovati requisiti anche in ordine alla solidità finanziaria, sulla base dei seguenti criteri:
a) trasparenza dell'assetto proprietario ed efficienza della gestione dei singoli punti di accettazione delle scommesse;
b) potenziamento della rete di raccolta ed accettazione delle scommesse; razionale e bilanciata distribuzione sul territorio secondo parametri programmati e controllabili;
c) omogeneità ed equilibrio della remunerazione stabilita per le varie categorie di concessionari;
d) eventuale previsione di scaglioni retributivi decrescenti che consentano maggiori ricavi iniziali per il concessionario in funzione dei costi di avviamento;
e) garanzia della libertà di concorrenza e di mercato mediante la previsione di parametri volti ad impedire l'abuso di posizioni dominanti, determinati tenendo anche conto del numero delle concessioni attribuite a ciascuna persona fisica, società o altri enti e del volume di scommesse raccoglibili da ciascun concessionario;
f) previsione di modalità di controllo centralizzato ed in tempo reale delle scommesse e dei relativi flussi finanziari, anche mediante l'imposizione ai concessionari di obblighi di segnalazione all'amministrazione finanziaria di scommesse anomale per entità economica e ripetizione del medesimo pronostico. I concessionari adottano per la gestione delle scommesse strumenti informatici conformi alle specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministero delle finanze;
g) durata non inferiore a sei anni;
h) l'accettazione delle scommesse avviene nei locali nei quali non si svolgono attività diverse dalla accettazione di scommesse.
2. Il CONI, entro il 31 dicembre di ogni anno, pubblica il piano delle concessioni che intende mettere a gara nell'anno successivo.
3. Le concessioni per l'esercizio delle scommesse sono rinnovabili per una sola volta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1.
4. Con decreto del Ministro delle finanze sono approvate, su proposta del CONI, le convenzioni tipo che accedono alle concessioni di cui al presente regolamento, anche nella ipotesi di cui al comma 9.
5. Il trasferimento della concessione è consentito previa autorizzazione del Ministero delle finanze.
6. Se il concessionario è costituito in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote vanno intestate a persone fisiche, società in nome collettivo o in accomandita semplice. È escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni o quote. Le imprese di cui al primo periodo comunicano al CONI l'elenco dei soci titolari, con il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute e gli eventuali trasferimenti di titolarità. L'inosservanza delle condizioni di cui al presente comma comporta la decadenza della concessione.
(Comma abrogato dall'art. 14-ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione)
7. Il CONI affida la gestione delle scommesse a totalizzatore o a quota fissa ai singoli soggetti di cui al comma 1, con propria delibera. La gestione delle scommesse a quota fissa è affidata ad almeno due concessionari.
8. Il CONI, nel caso di singole concessioni a diversi soggetti, provvede all'autorizzazione di tutti i punti di accettazione.
9. Il CONI effettua direttamente la gestione del totalizzatore nazionale oppure l'affida a terzi con gara da espletare secondo la normativa nazionale e comunitaria. È vietata la partecipazione alla gara ai soggetti ai quali è affidata, ai sensi dei commi precedenti, la concessione per l'esercizio delle scommesse.
10. Non è ammessa la contemporanea titolarità, anche parziale, diretta o per interposta persona, di partecipazioni in società sportive di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e di concessioni per l'accettazione delle scommesse].
(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 21, D.M. 1° marzo 2006, n. 111)

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