Decreto Legislativo del 2010 numero 141 art. 30-quinquies


DATI OGGETTO DI RISCONTRO

1. Sono assoggettabili a riscontro, con i dati detenuti da organismi pubblici e privati, i dati relativi a persone fisiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, nonché una prestazione di carattere assicurativo, contenuti nelle fonti elencate dalle lettere da a) a c):
(Alinea così modificato dall’art. 23, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169)
a) documenti di identità e di riconoscimento, comunque denominati o equipollenti, ancorché smarriti o rubati;
b) partite IVA, codici fiscali e documenti che attestano il reddito esclusivamente per le finalità perseguite dal presente decreto legislativo;
c) posizioni contributive previdenziali ed assistenziali.
2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità del presente decreto legislativo, gli organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui al comma 1, lettere a), b) e c), devono renderli disponibili, a titolo gratuito, nelle modalità e nei termini previsti dal decreto di cui all'articolo 30-octies.
(Comma così modificato dall’art. 23, comma 2, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169)
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuato, previo parere del gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-ter, comma 9, ogni altro dato idoneo al perseguimento delle finalità del presente decreto legislativo.
(Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 64, che ha aggiunto l'intero Titolo V-bis)

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