Decreto Legislativo del 2010 numero 141 art. 19


CAPO III Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO)

1. L'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è composto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da tre a cinque membri nominati ai sensi del comma 2. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze può essere revocato in ogni tempo.
(Comma così modificato dall’art. 12, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169)
2. I componenti dell'organo di gestione dell'oganismo, tra i quali è eletto il Presidente, sono scelti all'interno delle categorie degli agenti in attività finanziaria, dei mediatori creditizi, delle banche, degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, tra persone dotate di comprovata competenza in materie finanziarie, economiche e giuridiche nonché di caratteristiche di indipendenza tale da assicurarne l'autonomia di giudizio. Il voto del presidente prevale in caso di parità nella votazione dei componenti l'Organismo.
(Comma così modificato dall'art. 10, commi 1 e 2, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, con la decorrenza prevista dall'art. 16, comma 8, del medesimo D.Lgs. 218/2010 e, successivamente, dall'art. 12, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169)
3. L'Organismo cura la redazione del proprio statuto e di propri regolamenti interni, che contengono previsioni adeguate ad assicurare efficacia e legittimità nello svolgimento dei propri compiti, nel rispetto, tra l'altro, dei seguenti principi e criteri:
a) previsione dei criteri, delle modalità e delle risorse necessarie per l'efficace svolgimento dei compiti;
b) previsione di idonei meccanismi di controllo interno volti a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure;
c) adozione di un efficace sistema di pubblicità delle proprie disposizioni sulle attività degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;
d) adozione di procedure funzionali alla preventiva verifica di legittimità della propria attività, con particolare riferimento al rispetto, nell'ambito del procedimento sanzionatorio per violazione dell'articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del principio del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie;
(Lettera così modificata dall’art. 12, comma 1, lett. d), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169)
e) adozione di procedure idonee a garantire la riservatezza delle informazioni ricevute;
f) adozione di procedure che consentano di fornire tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni dalla stessa richieste.
4. Lo statuto e i regolamenti interni dell'Organismo sono trasmessi al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva approvazione, sentita la Banca d'Italia, e pubblicazione. L'Organismo pubblica annualmente una relazione sull'attività svolta.
(Comma così modificato dall’art. 12, comma 1, lett. e), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169)

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