Decreto Legislativo del 2010 numero 141 art. 8


ALTRE MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 1° SETTEMBRE 1993, N. 385

1. L'articolo 58, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
"7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106.".
2. L'articolo 132 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
"Art. 132.
Abusiva attività finanziaria
1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 107 o dell'iscrizione di cui all'articolo 111 ovvero dell'articolo 112, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329.".
3. All'articolo 133 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:
"1-quater. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della parola "finanziaria" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività finanziaria loro riservata è vietato ai soggetti diversi dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 106.";
b) al terzo comma, primo periodo, le parole: "e 1-ter" sono sostituite dalle seguenti: ", 1-ter e 1-quater";
c) al terzo comma, secondo periodo, le parole: "ai sensi dell'articolo 107" sono sostituite dalle seguenti "ai sensi dell'articolo 108 o di essere abilitato all'esercizio delle attività di cui all'articolo 111".
4. All'articolo 137 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica la parola "bancario" è soppressa;
b) al comma 1-bis è aggiunto il seguente periodo:
"Nel caso in cui le notizie o i dati falsi siano forniti ad un intermediario finanziario, si applica la pena dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda fino ad euro 10.000.".
5. All'articolo 137 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al comma 2 le parole "presso una banca nonché i dipendenti di banche" sono sostituite dalle seguenti: "presso una banca o un intermediario finanziario, nonché i dipendenti di banche o intermediari finanziari".
6. All'articolo 139 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al comma 1 le parole: "dell'articolo 108, commi 3 e 4 e dell'articolo 110 comma 4" sono soppresse e dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. La violazione delle norme di cui al comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 150.000.".
7. Al comma 2 dell'articolo 139 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "dall'articolo 20 comma 2," sono inserite le seguenti: "anche in quanto richiamati dall'articolo 110".
8. Al comma 1 dell'articolo 140 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: "e 110 commi 1, 2 e 3" sono soppresse e dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'omissione delle comunicazioni di cui alle norme indicate nel comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 150.000.".
9. Al comma 2 dell'articolo 140 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "nel comma 1" sono inserite le seguenti: "e nel comma 1-bis".
10. L'articolo 141 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è abrogato.
11. Dopo l'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente articolo:
"Art. 145-bis.
Procedure contenziose
1. I provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies sono disposti con atto motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati da effettuarsi entro centoventi giorni dall'accertamento ovvero entro duecentoquaranta giorni se l'interessato ha la sede o la residenza all'estero e valutate le deduzioni da essi presentate, rispettivamente, nei successivi quarantacinque e novanta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente.
2. Avverso i provvedimenti di cui primo comma, è ammesso ricorso dell'interessato alla giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'Organismo. Il ricorso è notificato all'Organismo entro sessanta giorni dalla sua comunicazione e depositato presso la cancelleria della Corte d'appello entro trenta giorni dalla notificazione predetta.
3. Si applicano le norme procedurali del processo amministrativo, in quanto compatibili, compresa la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato per gravi motivi.
4. La decisione del TAR è impugnabile dinanzi il Consiglio di Stato e copia della stessa è trasmessa all'Organismo ai fini della pubblicazione, per estratto.".
12. L'articolo 155 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è abrogato.

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