Decreto Legislativo del 2010 numero 141 art. 2


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 67 DEL CODICE DEL CONSUMO

1. All'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Il contratto di credito collegato ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso da un contratto di fornitura di beni o servizi disciplinato dal presente titolo conformemente alle disposizioni di cui alla presente sezione.".

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