Decreto Legislativo del 2010 numero 141 art. 14


REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

1. L'iscrizione delle persone fisiche nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, di cui all'articolo 128-quater, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità:
a) titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge;
b) frequenza ad un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti nell'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria;
c) possesso di un'adeguata conoscenza in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, accertata tramite il superamento dell'apposito esame, indetta dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, secondo le modalità da questo stabilite.
2. L'iscrizione delle persone giuridiche nell'elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi, di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità:
a) i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
1) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
2) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare;
3) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
4) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici, pubbliche amministrazioni, associazioni imprenditoriali o loro società di servizi aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;
b) il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate alla lettera a);
c) l'amministratore unico, l'unico socio della società a responsabilità limitata, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
3. L'iscrizione delle persone giuridiche nell'elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi, di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è altresì subordinata al possesso dei requisiti di cui al comma 1 per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione.

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