Decreto Legislativo del 2004 numero 99 art. 4


NORME SULLA VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI
1. La disciplina amministrativa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si applica anche agli enti ed alle associazioni che intendano vendere direttamente prodotti agricoli.
2. All'articolo 10, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli esercizi di somministrazione e di ristorazione sono considerati consumatori finali».

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