Decreto Legislativo del 2004 numero 99 art. 6


ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI
1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) concentrare l'offerta e commercializzare la produzione degli associati. Sino all'emanazione delle delibere di cui al comma 7, la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione dei prodotti sono possibili sia direttamente che in nome e per conto dei soci;».
2. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;
d-ter) adottare, per conto dei soci, processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002.».
3. All'articolo 26, comma 3, lettera a), numero 3), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: «direttamente dall'organizzazione», sono aggiunte le seguenti: «con facoltà di commercializzare in nome e per conto dei soci fino al venticinque per cento del prodotto».
4. All'articolo 26, comma 3, alinea, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: «ai fini del presente decreto», sono inserite le seguenti: «e ove non diversamente disposto dalla normativa comunitaria».
5. All'articolo 26, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le regioni comunicano il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori all'Albo nazionale delle organizzazioni dei produttori, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento.».
6. All'articolo 26, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«7-bis. In caso di grave squilibrio del mercato le organizzazioni di produttori agricoli possono realizzare accordi con imprese di approvvigionamento o di trasformazione, destinati a riassorbire una temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato. Gli accordi sono autorizzati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Alle organizzazioni di produttori agricoli si estendono in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
7-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere fissate le modalità con le quali le organizzazioni di produttori possono richiedere ai produttori un contributo destinato al fondo di esercizio per la realizzazione di programmi di attività finalizzati al perseguimento degli scopi di cui al comma 1.».
7. Le organizzazioni di produttori riconosciute hanno priorità nell'attribuzione degli aiuti di Stato, in conformità con la regolamentazione comunitaria, per l'organizzazione della produzione e del mercato.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche alle organizzazioni dei produttori riconosciute nei Paesi membri dell'Unione europea, che presentano caratteristiche comparabili e iscritte in una specifica sezione dell'Albo di cui al comma 5.
9. All'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le parole: «Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2004».
10. Le Regioni hanno facoltà di derogare all'obbligo prescritto dall'articolo 26, comma 3, lettera a), numero 3), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
11. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis per particolari situazioni della realtà produttiva, economica e sociale della regione».
12. All'allegato 1 di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il numero dei produttori è ridotto del cinquanta per cento.
13. All'articolo 27 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le organizzazioni di produttori devono, ai fini del riconoscimento, rappresentare un numero minimo di produttori aderenti come determinati in relazione a ciascun settore produttivo nell'allegato 1 ed un volume minimo di produzione effettivamente commercializzata determinato nel tre per cento del volume di produzione della regione di riferimento. Il numero minimo di produttori aderenti, il volume minimo, espresso, per ciascun settore o prodotto, in quantità o in valore, nonché la percentuale di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a), numero 3), sono modificati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni possono ridurre nella misura massima del cinquanta per cento detta percentuale, nei seguenti casi:
a) qualora le regioni procedenti al riconoscimento siano individuate nell'obiettivo 1 ai sensi della normativa comunitaria;
b) qualora l'organizzazione di produttori richiedente il riconoscimento abbia almeno il 50 per cento dei soci ubicati in zone definite svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria;
c) qualora la quota prevalente della produzione commercializzata dalla organizzazione di produttori sia certificata biologica ai sensi della vigente normativa.».

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