Decreto Legislativo del 2004 numero 99 art. 3


IMPRENDITORIA AGRICOLA GIOVANILE
1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è inserito il seguente:
«4-bis (Imprenditoria agricola giovanile). - 1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è considerato giovane imprenditore agricolo l'imprenditore agricolo avente una età non superiore a 40 anni.».
2. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, le parole: «alla data del 1° gennaio 2000», sono sostituite dalle seguenti: «alla data del subentro».
3. [Ai giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma societaria, che accedono al premio di primo insediamento di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, e successive modificazioni, è attribuito nel limite della somma di dieci milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2006 al 2010 un ulteriore aiuto, sotto forma di credito d'imposta, fino a cinquemila euro annui per cinque anni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi. Non rileva altresì ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla decisione della Commissione europea di approvazione del regime di aiuti di cui al presente comma, sono determinate le modalità di applicazione del presente comma, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178].
(Comma prima modificato dall'art. 5, D.L. 9 novembre 2004, n. 266, come modificato dalla relativa legge di conversione, e dall'art. 30, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 e poi abrogato dal comma 1070 del'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296)
4. All'articolo 15 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti dimensioni delle aziende agricole, anche attraverso il ricorso all'affitto, i contratti di affitto in favore dei giovani imprenditori agricoli che non hanno ancora compiuto i quaranta anni sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso e per la quale è previsto l'importo in misura fissa di 51,65 euro.».
5. All'applicazione del presente articolo si provvede nell'àmbito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
(Comma così modificato dall'art. 5, D.L. 9 novembre 2004, n. 266)

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